STATUTO LUDOSTORIA A.P.S.
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, LudoStoria APS, che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale. L’associazione ha sede legale nel comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Finalità e Attività
L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- a) promozione del gioco di simulazione storica, in ogni sua forma, come strumento di divulgazione storica attiva e di socialità consapevole tra i suoi appassionati;
- b) riconoscibilità pubblica delle iniziative e dell’operato del gruppo Facebook “LudoStoria – Giocare con la Storia”, che LudoStoria APS riconosce quale proprio canale primario;
- c) partecipazione e organizzazione di eventi pubblici legati al mondo del gioco storico di carattere nazionale e locale;
- d) organizzazione di iniziative di divulgazione storica e promozione della cultura ludica, in presenza fisica e da remoto, offrendo occasioni di incontro e confronto tra studiosi, operatori ed appassionati del settore;
- e) adesione e sostegno all’azione di realtà federative e aggregative con altre associazioni aventi finalità limitrofe e compatibili con quelle di LudoStoria APS, qualora ciò venga ritenuto utile ed efficace per un migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) ricerca scientifica e accademica di particolare interesse sociale;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- i) incentivazione di iniziative atte alla riqualificazione e alla valorizzazione di strutture pubbliche e private, al fine di rafforzarne il valore di punti di aggregazione sociale, culturale e comunitario del territorio;
Le attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti. L’Associazione ha natura totalmente apolitica, promuove il gioco come forma di aggregazione sociale e leale confronto reciproco.
ART. 3 – Attività diverse
In via accessoria, secondaria e strumentale al perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, tra cui la stipula di convenzioni, contratti di sponsorizzazione e altre forme di finanziamento, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalla legge.
ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
L’associazione esclude ogni fine di lucro, diretto e indiretto. Patrimonio ed entrate sono utilizzati per l’esclusivo svolgimento dell’attività statutaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
L’associazione è a carattere aperto e libera a tutti. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione. Il numero di soci è illimitato. L’ammissione espressa dalla persona interessata è immediatamente accettata dall’Organo di amministrazione. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte o cessazione delle attività;
- esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi.
ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, godere dell’elettorato attivo e passivo e recedere dall’associazione. Hanno il dovere di rispettare lo statuto, le delibere e versare la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari personalità di particolare rilievo del gioco e/o della divulgazione storica.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
L’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito. L’associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 8 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione: Assemblea degli associati, Organo di amministrazione, Presidente. Le cariche sociali sono elettive e hanno la durata di tre anni.
ART. 9 – Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano. Deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Può svolgersi anche in via telematica. Ciascun associato ha diritto a un voto e può rappresentare per delega altri associati secondo i limiti di legge.
ART. 10 – L’Organo di amministrazione
Eletto dall’Assemblea, è composto da un numero di membri tra tre e cinque. Amministra l’associazione e assicura l’esecuzione delle delibere assembleari. Si riunisce almeno due volte l’anno.
ART. 11 – Il Presidente
Rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione.
Art. 12 – Il Segretario
Cura la redazione dei verbali, tiene aggiornati i libri dell’Associazione e gestisce gli aspetti amministrativi.
Art. 13 – Il Tesoriere
Cura le disponibilità finanziarie, esegue le operazioni di gestione contabile e predispone le bozze di bilancio.
ART. 14 – Organo di controllo
Nominato solo al verificarsi delle condizioni di legge, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto.
ART. 15 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.
ART. 16 – Risorse
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente.
ART. 17 – Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura.
ART. 18 – Bilancio sociale
Viene redatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 19 – Libri sociali obbligatori
L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 20 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere dell’ufficio del Registro unico nazionale.
ART. 21 – Statuto
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
ART. 22 – Rinvio
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
Riccardo Masini
Maria Benedetta Errigo